Il persistente rintocco di campane può
configurare una responsabilità per fatto illecito? Nel caso in cui si superi la
normale tollerabilità, si può parlare d’immissioni di rumore ai sensi
dell’art.844 c.c.? Le campane della parrocchia che suonano troppo spesso
possono provocare danni non patrimoniali risarcibili, del tipo biologico,
morale e da lesioni di diritti di rilievo costituzionale?
L’art.844 c.c. stabilisce i criteri con
i quali regolare il conflitto tra usi incompatibili di fondi vicini provocato
da immissioni, cioè da propagazioni di sostanze fisiche da un fondo ad un
altro, in modo continuato o periodico. Secondo la norma sono le immissioni di “fumo, di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti”.
La questione verte sulla “normale tollerabilità”. Il rimedio per
antonomasia contro le immissioni eccedenti la normale tollerabilità è quello
inibitorio. L’azione in oggetto è esperibile ai sensi dell’art.844, comma 1,
contro tutte le immissioni eccedenti.
Dagli anni Settanta si è cominciato da parte
della giurisprudenza di merito e da parte della dottrina a prospettare
l’utilizzazione dell’art. 844 c.c. in tema di immissioni come norma a difesa
della salute.
Ai fini di una corretta valutazione
della tollerabilità del rumore, va escluso il criterio c.d. assoluto, in forza
del quale il rumore sarebbe da considerarsi tollerabile o meno a seconda che
oltrepassi i valori soglia stabiliti dall’autorità, privilegiando un criterio
c.d. relativo-comparativo, atto a monitorare la tollerabilità in concreto.
A tal proposito si riporta qui di
seguito un estratto di sentenza che riguarda la questione trattata:
Tribunale di Chiavari
Sentenza 9 agosto 2008, n. 373
L’attrice,
individuando il suono delle campane della Parrocchia della Madonna del Carmine
e della Chiesa di Santo S. quale rumore intollerabile fonte di danno alla
propria salute, domanda la condanna di parte convenuta al risarcimento dei
danni e alla riduzione dell’intensità e del numero dei rintocchi di campana
“nei limiti consentiti dalla legge” e comunque “in termini di ragionevolezza”.
Dunque, accanto ad
una richiesta risarcitoria per lesione del bene salute, la richiesta di un
provvedimento inibitorio che, in materia di immissioni nocive, viene
comunemente riconosciuto in favore del soggetto leso da immissioni
intollerabili. (………………..)
Riassumendo, deve
e può affermarsi che le immissioni sonore oggetto di causa, sono state per lo
meno la concausa dell’attuale stato di salute deteriorato dell’attrice,
individuandosi un danno biologico differenziale pari al 7%.
La domanda attrice risulta fondata e da accogliere sia ove intesa in una
prospettiva meramente dominicale, essendo l’attrice proprietaria del fondo che
subisce le immissioni, e trovando in tal caso l’inibitoria il proprio diretto
fondamento nell’art. 844 c.c., che non pone esclusivamente un divieto, ma
consente al giudice di imporre misure tecniche adeguate ad eliminare gli
inconvenienti e/o a contemperare i contrapposti interessi (cfr. in questo
senso, per tutte, Cass. SS.UU. n. 8300/95); sia ove la si voglia ricondurre
all’ottica di tutela del bene salute, essendo la L. il soggetto leso, e trovando
l’inibitoria il proprio fondamento nell’applicazione, se non diretta (in tal
senso, peraltro, Cass. n. 4523/84) almeno analogica (cfr. Cass. n. 2396/83),
dell’art. 844 c.c., o comunque, secondo diversa ricostruzione maggioritaria in
giurisprudenza, nell’art. 2058 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. n. 4263/85 e SS.UU. n.
10186/98).
Va inoltre sottolineato che, avendo parte attrice allegato e provato sia
i fatti posti a fondamento delle proprie domande, sia, con sufficiente
diffusione, le ragioni di diritto della propria domanda, resta irrilevante la
circostanza (peraltro non rilevata neppure in modo indiretto da parte
convenuta) che non abbia esplicitamente indicato la specifica norma alla quale
riconduceva la propria istanza.
Pertanto, richiamata la necessità, ai fini della valutazione di
tollerabilità dell’immissione sonora, dell’uso del solo criterio cosiddetto
comparativo (sopra, in testo e nota 4, diffusamente richiamato) e del limite
invalicabile di 3 decibel oltre il rumore di fondo, si ordina a parte convenuta,
con esclusivo riferimento al sistema campanario della Madonna del Carmine (non
risultando la intollerabilità del rumore determinato dalle campane della chiesa
di Santo S.), di astenersi immediatamente dall’utilizzo di dette campane fino
alla riconduzione delle relative emissioni sonore al limite massimo di 3
decibel oltre la soglia del rumore di fondo, e con la sola possibilità, nel
periodo necessario all’adozione dei necessari accorgimenti tecnici, dell’uso di
detto sistema campanario in accompagnamento ai momenti liturgici della
celebrazione della sola Messa e delle festività natalizie e pasquali, comunque
contenendo la durata dello scampanio al massimo nei venti secondi. (……………..)


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